Dal primo aprile scorso, ottemperando quanto previsto dal comma 19 dell’articolo 3 della legge 92 del 2012, tutte le aziende artigiane con almeno 16 dipendenti possano aderire al Fondo di solidarietà dell’artigianato così come previsto dall’accordo Interconfederale del 31 ottobre 2013. In questo caso la quota da versare all’ente Bilaterale Nazionale sarà di 125 euro annui per ciascun dipendente e comprende la quota inscindibile di contribuzione. Attraverso tale versamento le aziende avranno soddisfatto l’obbligo di legge, vale a dire quello di dotarsi di un modello di ammortizzatore sociale a tutela dei propri dipendenti. Nel caso in cui le aziende non aderiscano al Fondo scatta, in automatico, l’obbligo di adesione al fondo di solidarietà residuale che sarà istituto presso l’Inps, al fine di assicurare ai lavoratori dipendenti una tutela, in costanza di rapporto di lavoro, nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa. Il comma 20-bis della medesima legge stabilisce, infatti che l’aliquota di finanziamento al Fondo è pari al 0,50 per cento del monte salari dei dipendenti, lasciando aperta la possibilità, da parte dell’Istituto, di fissare eventuali addizionali contributive a carico dei datori di lavoro connesse all’utilizzo degli istituti previsti.